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LEGGE 22 luglio 2014, n. 110
LEGGE 22 luglio 2014, n. 110
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
in materia di professionisti dei beni culturali,
e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti
professionisti. (14G00124) (GU Serie Generale
n.183 del 8-8-2014) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Introduzione dell'articolo 9-bis del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali. 1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: «Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). - 1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale».
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