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LEGGE 22 luglio 2014, n. 110

LEGGE 22 luglio 2014, n. 110

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

in materia di professionisti dei beni culturali,

e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti

professionisti. (14G00124) (GU Serie Generale

n.183 del 8-8-2014) note:

Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  Art. 1 
 
Introduzione  dell'articolo  9-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in  materia  di  professionisti
  competenti ad eseguire interventi sui beni culturali. 
 
  1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo
9 e' aggiunto il seguente: 
«Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire  interventi
sui beni culturali). - 1. In  conformita'  a  quanto  disposto  dagli
articoli 4 e 7 e fatte salve  le  competenze  degli  operatori  delle
professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi  di  tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi
alla valorizzazione e alla fruizione  dei  beni  stessi,  di  cui  ai
titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono  affidati
alla  responsabilita'  e  all'attuazione,   secondo   le   rispettive
competenze,     di     archeologi,     archivisti,      bibliotecari,
demoetnoantropologi,  antropologi  fisici,   restauratori   di   beni
culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti  di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni  culturali  e
storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione  ed  esperienza
professionale». 


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